Regolamenti Tecnico-Organizzativi

Art. 33 Stesura del Regolamenti Tecnico-Organizzativi
1. Per ogni manifestazione non stadia deve essere predisposto uno specifico Regolamento Tecnico-Organizzativo.
2. I Regolamenti dei Campionati Federali sono deliberati dal Comitato Nazionale.
3. I Regolamenti delle manifestazioni sono redatti sulla base del modello di Regolamento, approvato dal Consiglio Federale e reperibile sul sito www.fidal.it, dalle Società o Enti organizzatori e sottoposti all’approvazione degli organi federali di competenza: Comitati Regionali di appartenenza per manifestazioni non stadia del calendario territoriale, FIDAL Nazionale per manifestazioni non stadia del Calendario Nazionale.
3.1 Eventuali variazioni a un regolamento già approvato devono essere concordate rispettivamente con il Comitato Regionale o con la FIDAL Nazionale, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
- 4. I Regolamenti devono specificare dettagliatamente i seguenti argomenti:
- a. le gare in programma e le categorie di atleti a cui sono riservate;
- b. l’orario di ritrovo e di svolgimento delle gare;
- c. i criteri di iscrizione e di partecipazione;
- d. le modalità di compilazione delle classifiche individuali o di squadra;
- e. i premi previsti, di qualsiasi natura;
- f. i rimborsi delle spese dei partecipanti, per numero ed entità;
- g. le caratteristiche del percorso;
- h. le facilitazioni logistiche offerte;
- i. il tipo di cronometraggio;
- j. il tipo di assicurazione fornita nel rispetto delle garanzie e dei massimali richiesti dalla FIDAL e specificati con apposita circolare;
- k. determinazione di quali categorie saranno considerate ‘élite’ e quali ‘altri atleti’
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